Come evitare truffe su internet

Una volta (già, una volta!) l’assegno circolare rappresentava un mezzo di pagamento parificabile al contante.

Quindi niente più di sicuro di un assegno circolare.

Poi i tempi sono cambiati con inevitabili vantaggi per i truffatori, sempre attenti e in agguato.

Al di là del caso, anch’esso frequente, dell’assegno circolare rubato e dato in pagamento, una truffa altrettanto ricorrente, soprattutto con riferimento al settore della vendita delle auto usate, è quella dell’ assegno circolare fotocopiato.

Il caso emblematico e si potrebbe dire di scuola è quello dell’inserzionista che propone in vendita su internet la propria auto per un determinato importo.

Contattato da un potenziale acquirente, convenuto il prezzo, il venditore, per avere la certezza della serietà dell’offerta, si limita a chiederne una comprova.

Di regola viene richiesto al compratore una semplice fotocopia dell’assegno circolare.

Il compratore, forte della convinzione (errata) che fintanto che l’assegno circolare (originale) sarà nelle sue mani, non corre rischi, molto candidamente ed ingenuamente, una volta recatosi in banca, ritirato l’assegno, non esita a scannerizzarlo e ad inviarlo in copia a mezzo email (o anche a mezzo whatsapp).

Il venditore/truffatore, nel frattempo, stampato l’assegno si reca presso la banca dove ha già preventivamente acceso un conto corrente, lo deposita per poi, a distanza di qualche giorno, prelevare la somma accreditata e scomparire.

Intanto il compratore, inconsapevole, non avendo più notizie dal venditore  si reca a sua volta in banca con l’assegno circolare (originale) per chiedere il riaccredito della somma ivi indicata ma scopre, suo malgrado, che l’assegno è stato già incassato.

Certamente il compratore/truffato ha strumenti di tutela giudiziaria potendo sporgere denuncia per truffa ed eventualmente agire civilmente nei confronti del truffatore, anche se i margini di recupero della somma illegittimamente incassata sono alquanto esigui.

Può però agire civilmente nei confronti dell’ istituto bancario emittente l’assegno circolare.

A tale riguardo va però ricordata una pronuncia dell’ABF Collegio  di Napoli, resa in un caso analogo, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di clonazione di assegni bancari, il comportamento del cliente, il quale, con imprudenza, invii la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, incide sullo sviluppo causale degli eventi ed è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Quindi vale sempre la stessa regola: prestare molta cautela ed attenzione!


In cooperazione con Amazon.it

Discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: