Com’è disciplinato il contratto di agenzia in Francia




Ipotizziamo che intendiate estendere il mercato della Vostra azienda all’estero magari inserendo uno o più agenti dedicati alla vendita dei Vostri prodotti.

Già in un precedente post ho trattato del contratto di agenzia in Germania.

Oggi parliamo del contratto di agenzia in Francia.

Prima di intraprendere tale scelta occorre perlomeno conoscerne la disciplina secondo l’ ordinamento francese.

Innanzitutto va detto che la disciplina del contratto di agenzia in Francia è contenuta negli artt. 134-1 e ss. del Codice di Commercio (introdotti con la legge del 91-523 del 1991, di recepimento della direttiva Cee 653/86) e nel decreto 58-1345 del 1958 (come successivamente modificato con il decreto 92-506 del 1992).

Prevede l’art. 134-1: «L’agente commerciale è un mandatario che, in qualità di professionista indipendente, e senza essere vincolato da un contratto di prestazione d’opera, è incaricato in modo permanente di negoziare, e eventualmente di concludere, contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazioni di servizi in nome e per conto di produttori, di industriali, di commercianti o di altri agenti commerciali».

Formulario delle clausole ricorrenti nel contratto di agenzia di [Baldassari, Augusto]

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L’agente, per la legge francese, è dunque un mandatario (agisce cioè in nome e per conto del preponente). Come professionista indipendente e senza alcun vincolo di subordinazione, è incaricato stabilmente di negoziare ed eventualmente concludere degli affari.

Il contratto di agenzia non necessita di essere provato per iscritto.

Può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Nella prima ipotesi, qualora continui ad essere eseguito da entrambe le parti anche allo scadere del termine, si ritiene convertito in un contratto di agenzia a tempo indeterminato.







I principali obblighi dell’agente nei confronti del preponente sono:

  1. promozione dei contratti
  2. obbligo di informazione: l’agente deve fornire periodicamente al preponente informazioni generali sull’andamento del mercato e degli affari, nonché trasmettergli senza ritardo gli ordini ricevuti dai clienti
  3. obbligo di non concorrenza: l’agente non può promuovere contratti per conto di imprese direttamente concorrenti con quella del preponente, salvo consenso di quest’ultimo. Tale obbligo può essere esteso anche per un periodo successivo alla durata del rapporto, ma in tal caso esige la forma scritta e, ad ogni modo, non può avere durata superiore a due anni
  4. obbligo di riservatezza.

Gli obblighi del preponente sono:

  1. fornire all’agente tutte le informazioni e tutto il materiale utili al normale svolgimento dell’attività
  2. pagare le provvigioni
  3. inviare periodicamente all’agente un estratto conto con indicate le provvigioni maturate.

Alla risoluzione del contratto, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto (a meno che la risoluzione sia dovuta a colpa grave del medesimo o a seguito di suo recesso).

L’indennità di fine rapporto in Francia è prevista a titolo di risarcimento per il danno sofferto: ossia, non è dovuta sulla base dell’aumento del volume di affari o di clientela operati dall’agente in favore del preponente, bensì sulla base del pregiudizio subito in conseguenza della fine del rapporto.

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Un consolidato orientamento giurisprudenziale in Francia afferma che l’importo dell’indennità in questione è pari al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi 3 anni o pari alle provvigioni percepite negli ultimi 2 anni.

Si tratta quindi di un orientamento in un senso decisamente molto favorevole per l’agente.







Nessuna indennità
spetterà invece all’agente qualora il rapporto si sciolga per fatto imputabile a questi.

Al riguardo la Corte di cassazione francese ha stabilito (sentenza 24 novembre 2015) , che anche l’omissione, da parte dell’agente, di comunicare determinate informazioni, può essere considerata come una colpa grave che priva l’agente del diritto all’indennità di fine rapporto.

Per ulteriori chiarimenti potrete contattarmi al seguente indirizzo:

Avv. Augusto Baldassari, Corso della Repubblica n. 19, Forlì, tel. 0543/30680

email: postmaster@augustobaldassari.it

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