Può disporsi l’oscuramento di pagine Facebook attribuite a chi ha offeso più persone?




Il caso riguarda un’attività diffamatoria ripetutamente svolta da taluno attraverso Facebook nei confronti di più persone.

Nella specie il Tribunale del riesame di Grosseto confermava il sequestro preventivo delle pagine mediante loro oscuramento.

Provvedimento ritenuto legittimo dalla Cassazione (13.12.2017/15.5.2018, n. 21521) sulla scorta del principio che, diversamente dalla testata giornalistica (sia essa un quotidiano o una rivista periodica telematica) dove esiste un’organizzazione redazionale e un direttore responsabile, nei social network ciascuno può inserire proprio commenti o affermazioni.

Due fenomeni diversi che portano conseguentemente ad escludere che i social possano godere delle stesse garanzie della stampa periodica o quotidiana on line alle quali a loro volta, come si legge nelle sentenza delle S.U.  17.7.2015, n. 31022, trovano applicazione le disposizioni della legge 47/1948 dettate sì in materia di stampa su carta ma ritenute applicabili anche alle riviste telematiche quando queste  assumono la connotazione di un vero e proprio giornale cartaceo.







A ciò aggiungasi che il sequestro preventivo può essere disposto soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente o nel caso di stampa clandestina.

In particolare, i casi nei quali è consentito il sequestro preventivo sono:
– violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull’indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16 Legge n. 47/1948);
– stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l’aborto (articolo 2 R.Dlgs. n. 561/1946);
– stampa periodica che faccia apologia del fascismo (art. 8 Legge n. 645/1952);
– violazione delle norme a protezione del diritto d’autore (art. 161 Legge n. 633/1941).

Escluso dunque il sequestro preventivo (e quindi l’oscuramento) per il reato diffamazione di un sito web (o di una parte o di pagine dello stesso) quando questo assuma le sembianze di una testata  giornalistica.

Ammissibile invece tale provvedimento quando si tratti di un social (come nella specie) non essendo parificabile ad una testata giornalistica e quindi non godendo delle medesime garanzie.


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