Come si individua una responsabilità del parcheggiatore
La prevalente individuazione del parcheggio quale contratto di deposito delinea una precisa responsabilità del gestore del parcheggio.
La fattispecie più ricorrente nella pratica riguarda il caso di furto dell’ autoveicolo parcheggiato presso la struttura di parcheggio.
La Suprema Corte, individuata la natura atipica del contratto di parcheggio cui andava applicata la disciplina del deposito ed in particolare quella del deposito oneroso (confermata dal fatto che nella specie il veicolo veniva ricoverato all’interno di un’area recintata previo superamento di una sbarra) ha ritenuto sussistere una r.c. del gestore del parcheggio in conseguenza di furto, danneggiamento da parte di terzi, del veicolo ivi ricoverato.
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In particolare, la S.C. ha rilevato come il contratto di parcheggio si concluda tramite un comportamento concludente, vale a dire l’immissione materiale dell’auto nella zona di sosta ed ingeneri in capo al depositante l’affidamento in ordine alla custodia del mezzo.
Con ciò, quindi, il posteggiatore non si limita a mettere a disposizione la piazzola, ma deve altresì garantirne la custodia osservando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.).
Ne deriva che, in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione del bene il depositario risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Sempre al riguardo va però segnalata una recente pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno invece scelto quale paradigma di riferimento il contratto di locazione (Corte Corte Cass., S.U., sent. 28 giugno 2011, n. 14319).
Secondo il ragionamento della Corte, l’interesse dell’utente si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea del mezzo dietro pagamento di un corrispettivo.
L’obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta.
Ciò però non significa che non possa altresì sussistere un obbligo di custodia, ammissibile peraltro solo allorché l’utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene.
Conseguentemente, qualora il gestore abbia escluso in modo chiaro e percepibile l’ assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà automatica applicazione la disciplina in materia di deposito ma quella della locazione.
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