Come incide il fallimento sull’affitto di azienda
L’azienda può essere concessa in affitto a terzi.
Con l’affitto l’affittuario ha quindi la disponibilità ed il godimento dei beni che costituiscono l’azienda medesima.
Il fallimento di una delle parti e quindi sia del concedente come dell’affittuario non determina lo scioglimento del contratto.
Entrambe le parti però possono recedere dal contratto di affitto di azienda entro il termine ultimo (perentorio) di 60 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento.
Ciò quindi significa che nel caso di fallimento del concedente il curatore avrà facoltà di recedere nel rispetto dell’indicato termine come anche l’affittuario.
Lo stesso nel caso in cui il fallimento abbia interessato l’affittuario; il curatore potrà recedere e così pure il concedente.
L’art. 79 legge fallimentare prevede però che a fronte del recesso la parte recedente corrisponda all’altra un equo indennizzo che, in mancanza di accordo sarà determinato dal Giudice Delegato ai Fallimenti.
Ovviamente in caso di mancato recesso di una delle parti nel termine indicato il contratto di affitto continuerà con il fallimento in persona del suo curatore.
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