Cosa può comportare esprimere un “like” su Facebook
Oggi parliamo dei rischi connessi ad un utilizzo improprio dei social.
Il caso emblematico è di chi esprime un like su Facebook ad un commento denigratorio espresso ad esempio da un amico nei confronti di un’altra persona.
Un gesto, quello del like, apparentemente innocente ma intriso di connotazioni rilevanti sotto il profilo penale quando vada a sostenere frasi offensive rivolte tramite il social (quale ad esempio Facebook) ad una terza persona.
Il rischio palese è quello di vedersi indagati quali coautori del reato di diffamazione (per ulteriori approfondimenti clicca qui) disciplinato dall’art. 595 del codice penale.
Tale norma punisce il comportamento di chi, come ad esempio accade in un social comunicando con più persone (e quindi almeno due persone), offende l’altrui reputazione.
Conseguentemente, laddove si appoggia con un like la frase offensiva rivolta dal suo autore ad un terzo rendendo partecipe una pluralità di persone, attuale il rischio di incorrere nel reato di diffamazione.
Qui di seguito, per comodità, riporto l’ articolo 595 c.p.
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
Discussione