Quando può intervenire il fallimento




In presenza della ricorrenza della natura di imprenditore commerciale l’attuale legge fallimentare ne condiziona il fallimento ad una serie di presupposti oggettivi che sono:

  • lo stato di insolvenza
  • il superamento di una delle soglie di fallibilità
  • il superamento della soglia di un limite generale di ammontare dei debiti

Stato di insolvenza

Quanto allo stato di insolvenza esso consiste nell’impossibilità dell’imprenditore di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni.

Irrilevante il numero dei creditori potendo quindi anche un solo inadempimento costituire indice di insolvenza.

Accertata l’insolvenza l’indagine si sposta sul superamento delle:

Soglie di fallibilità




L’imprenditore (sia esso persona fisica o società) fallisce se supera almeno una delle seguenti soglie:

  • attivo patrimoniale
  • ricavi lordi
  • debiti

Attivo patrimoniale

Perchè sia perfezionata la ricorrenza di questo requisito occorre che l’imprenditore abbia avuto un attivo patrimoniale complessivo  annuo superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o comunque dall’inizio dell’attività se inferiore.

La nozione di attivo patrimoniale coincide con la norma del codice civile sullo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) ed i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c.

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Ricavi lordi

L’imprenditore fallisce negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se inferiore ha realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo di euro 200.000.

Per ricavi lordi ci si riferisce a quelli partitamente realizzati in ciascun anno e non alla media dell’ultimo triennio di esercizio.

Ammontare dei debiti

L’imprenditore fallisce, infine, se ha debiti di ammontare complessivamente superiore a 500.000 euro. In tale ammontare devono esser inclusi anche i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con sentenza definitiva.

Limite generale di ammontare dei debiti

Qualora l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati  sia complessivamente inferiore ad euro 30.000 è esclusa l’apertura del fallimento anche qualora ricorra uno stato di insolvenza del debitore.




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