Cosa sono gli interessi usurari




Gli interessi usurari rappresentano una degenerazione nella determinazione convenzionale degli interessi ponendosi oltre quello che è un tasso ritenuto equo e giusto e  comunque determinato nel rispetto della normativa vigente.

L’applicazione di interessi in misura eccessiva ricadente nelle ipotesi di usura è stata innovata dalla l. 108/1996 il cui art. 2, ult. co., in modifica dell’art. 644 c.p. (secondo il quale “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”), ha così disposto: “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.







A mente del predetto art. 2 (l. 108/1996), la natura usuraria delle diverse categorie di rapporti bancari deve dunque essere determinata con riferimento al Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) Medio rilevato dallo stesso sistema bancario.

Con la riforma del 1996 il legislatore ha pertanto individuato gli interessi usurari attraverso criteri oggettivi.

Infatti la predetta l. 108/1996, oltre ad aver modificato l’art. 644 c.p. ed il 2° comma dell’art. 1815 c.c. (ai sensi del quale “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), ha demandato al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, la determinazione del c.d. “tasso soglia” oltre il quale si ravvisa usurarietà del tasso di interesse.

        

Il limite massimo per determinare la soglia dell’usura (c.d. “tasso soglia”) è rappresentato dal Tasso Medio (TEG) segnalato dagli intermediari aumentato di ¼ cui si aggiungono quattro punti percentuali fissi e la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali.

Al fine preciso di arginare il fenomeno dell’usura e sgombrare il campo da qualunque dubbio interpretativo il legislatore, con l’art. 1, comma 1°, del d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, l. 28.2.2001, n. 24, ha ricondotto alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo” con ciò intendendosi ogni tipologia di interesse, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”.

Orientamento interpretativo confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25.2.2002, n. 29 intervenuta in punto alla legittimità costituzionale della l. 24/2001.




Al riguardo il Giudice delle leggi ha precisato che “va, in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche da giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

In egual senso si è orientata anche la Suprema Corte con la sentenza 350/2013 secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, anche a titolo di interessi moratori”.




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