Cos’è un pignoramento immobiliare




Il progressivo incremento della crisi economica e  carenza di liquidità ha reso sempre più attuale il fenomeno dell’espropriazione forzata di beni del debitore.

Quando l’espropriazione si concentra su beni immobili si assiste all’ espropriazione immobiliare la quale, attraverso il pignoramento,  consiste nell’apprensione del bene del debitore ai fini della sua vendita forzata.

Il creditore si andrà poi a soddisfare (integralmente o parzialmente) sul ricavato dalla vendita forzata.

Per evitare (o meglio tentare di evitare)  di vedersi venduta la casa di proprietà il debitore ricorre molto spesso a strategie varie.

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Le più ricorrenti sono quelle della donazione del bene a favore del coniuge (o di un figlio)  o, sempre a favore di questo ultimi o anche di eventuali terzi, della costituzione di usufrutto sul bene medesimo.

Ciò al fine evidente di far desistere il creditore da ogni iniziativa espropriativa.

Si tratta però di strategie che contano ben poco, stante la possibilità per il creditore di ottenere la revocatoria degli atti di donazione o eventualmente degli atti impositivi sul bene oggetto di pignoramento.

L’ azione revocatoria ordinaria è infatti quello strumento giuridico disciplinato dagli artt. 2901 e ss. c.c., in forza del quale il creditore può, in presenza di determinate condizioni, chiedere al giudice  che siano dichiarati inefficaci nei suoi  confronti gli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni con i quali i debitori rechi pregiudizio alle sue ragioni.




Senza  ricorrere all’azione revocatoria ordinaria ora poi al creditore, per effetto dell’ art. 2929 bis codice civile, è concessa l’ azione revocatoria semplificata.

In cosa consiste?

Con essa, diversamente dalla  revocatoria ordinaria, gli immobili e i beni mobili registrati (come ad esempio le automobili) possono essere sottoposti a esecuzione forzata, anche se assoggettati a vincolo di indisponibilità o oggetto di donazione, purché il vincolo o l’alienazione siano successivi all’insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione.

E’ quindi di tutta evidenza che la revocatoria semplificata consente al creditore un tutela in tempi molto più rapidi rispetto all’azione revocatoria ordinaria.

Il creditore non dovrà attendere la  sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto dal debitore, ma potrà agire in via esecutiva sul beni del debitore entro un anno dalla sua cessione a titolo gratuito o dalla trascrizione del vincolo.




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